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Sisma bonus confermato per il 2019

Che cos’è

I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

A chi interessa

L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Quali vantaggi

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Interventi antisismici

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono ancora più elevate.
In particolare, spettano nelle seguenti misure:

  • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le detrazioni per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (comunque denominati), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 Attenzione: dal 2018, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, o dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Queste nuove detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali sopra indicate (75 o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

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Comprare Casa dal Costruttore CONVIENE!

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Il soggetto privato (persona fisica) che, entro il 31 dicembre 2016 (ciò che rileva è la data del rogito notarile), procede all’acquisto della propria casa da un’impresa costruttrice ha la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata. Si tratta di una detrazione fiscale che andrà ripartita in un arco temporale di 10 anni. Attenzione, però, perché l’agevolazione viene applicata limitatamente alle unità immobiliari  che risultano avere destinazione residenziale, di classe energetica A o B.

Il Bonus Prima Casa, consente l’agevolazione per l’acquisto della prima casa dovuto al pagamento dell’IVA, sempre per chi compra da costruttore al 4%. Con la legge di Stabilità per il 2016 possono acquistare casa (usufruendo del bonus) anche quei soggetti privati che sono in possesso già di un altro immobile comprato con la medesima tipologia di agevolazione, purché provvedano a disfarsene entro 1 anno dal momento del rogito notarile. Nel caso in cui questo non dovesse avvenire, il soggetto privato è tenuto a versare la differenza dell’iva dal 4% al 10%.

I destinatari dell’agevolazione sono:

– chi acquista un fabbricato accatastato A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11;

– chi stabilisce la propria residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dal momento dell’acquisto; essendo valida anche l’ipotesi che vuole l’immobile ubicato nel luogo dove il contribuente lavora;

– chi non risulta essere proprietario di altri immobili nel medesimo Comune e, con riferimento a tutto il territorio nazionale, di altri immobili che sono stati acquistati tramite la stessa agevolazione prevista sulla prima casa.

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Legge di Stabilità 2016: Novità in caso di separazione o divorzio.

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Nella Legge di Stabilità 2016 vengono introdotte nuove disposizioni per gli immobili in caso di separazione o divorzio.

SEPARATI

Qualora sussista una separazione, la detrazione fiscale continua a spettare soltanto se un familiare del coniuge separato (ad esempio il figlio o l’altro coniuge separato) dimora abitualmente nell’immobile, fino al momento in cui non agisce la sentenza di divorzio. Ciò nonostante, nel caso in cui venga pattuito che la quota di proprietà del coniuge venga trasferita all’altro coniuge separato assegnando a quest’ultimo il relativo contratto di mutuo per la parte che è riferibile al primo coniuge menzionato, la detrazione spetterà interamente al coniuge che si accolla il contratto di mutuo a condizione, però, che:

– l’accollo venga formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;

– le quietanze concernenti il pagamento degli interessi vengano inquadrate dall’attestazione che dimostra come l’onere sia stato integralmente sostenuto dal coniuge proprietario, anche in riferimento alla quota riferita all’ex coniuge.

Si precisa, tuttavia, che se nella sentenza di separazione è, ad esempio, l’ex marito il soggetto su cui ricade l’obbligo di assolvere il debito riguardante il mutuo contratto per l’immobile, nonostante il mutuo risulti intestato all’ex moglie, la detrazione spetta al marito, sempre rispettando i requisiti formali sopra menzionati (vale a dire atto pubblico e quietanza integrata).

DIVORZIATI

In caso, invece, di divorzio, se l’abitazione in oggetto dovesse perdere la destinazione ad abitazione principale per un determinato coniuge, quest’ultimo verrebbe di conseguenza a perdere anche la relativa detrazione. L’unica eccezione, in tal senso, interviene se nell’immobile dimorano i figli. Se invece vi dimora soltanto l’ex coniuge, a quest’ultimo rimane il diritto alla detrazione, sempre entro la soglia massima di 2mila euro, ossia il 50% del limite consueto.

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Detrazione Irpef sull’acquisto di immobili

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LA NUOVA DETRAZIONE IRPEF RELATIVA  ALL’ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI PREVEDE INTRODUCE DELLE NOVITA’ NEL PANORAMA FISCALE.

• Art. 1, comma 56, Legge n. 208/2015

Nell’ambito della Finanziaria 2016 è contenuta l’introduzione di una nuova (interessante) detrazione IRPEF relativamente all’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali cedute dalle imprese costruttrici. L’agevolazione in esame: – spetta per gli immobili acquistati entro il 31.12.2016; – spetta in misura pari al 50% dell’IVA pagata; – va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Dovrà essere chiarito se l’agevolazione può essere usufruita anche con riferimento alle unità immobiliari acquistate dalle imprese che hanno ristrutturato le stesse.

L’art. 1, comma 56, Finanziaria 2016 ha introdotto un’interessante agevolazione connessa con l’acquisto di unità immobiliari residenziali vendute da imprese costruttrici, con il chiaro intento di incentivare le vendite del comparto immobiliare, riducendo il “peso” dell’IVA in capo all’acquirente.

Il citato comma 56 dispone infatti che:
“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.”
In particolare, in caso di acquisto di un’unità immobiliare residenziale di classe energetica A / B, ceduta dall’impresa costruttrice è possibile usufruire di una specifica detrazione IRPEF, pari al 50% dell’IVA relativa all’acquisto della stessa.

AMBITO SOGGETTIVO

Dalla lettura del citato comma 56 si desume che i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in esame sono i soggetti passivi IRPEF (privati).

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE

Per usufruire dell’agevolazione, l’unità immobiliare deve presentare le seguenti caratteristiche:
• essere a destinazione residenziale. La disposizione in esame non pone alcuna ulteriore condizione. La detrazione spetta pertanto non solo per l’acquisto dell’unità immobiliare “prima casa” ma anche per l’acquisto della “seconda casa”, nonché per quella da investimento (da locare a terzi). Inoltre non assume rilevanza lo “status” dell’unità immobiliare la quale può essere “di lusso” o “non di lusso”;
• conseguire prestazioni energetiche di classe A o B. L’unità immobiliare deve essere acquistata dall’impresa costruttrice in quanto verosimilmente soggetta ad IVA. Dovrà essere chiarito se risulta agevolato anche l’acquisto effettuato dall’impresa ristrutturatrice ex art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f), DPR n. 380/2001. Si rammenta, infatti, che le cessioni di immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici / di ristrutturazione:
• entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione / ultimazione dell’intervento;
• dopo 5 anni dall’ultimazione della costruzione / ultimazione dell’intervento, qualora nell’atto di cessione il cedente opti per l’imponibilità IVA; sono soggette ad IVA (4% abitazione non di lusso “prima casa”, altrimenti 10% – 22%). Dovrà essere inoltre chiarito se l’agevolazione si estende anche alle pertinenze acquistate congiuntamente con l’abitazione.

MISURA DELLA DETRAZIONE

La detrazione in esame:

• è pari al 50% dell’IVA pagata in sede di acquisto dell’unità immobiliare;
• va ripartita in 10 quote annuali.
N.B. La detrazione può essere operata fino a concorrenza dell’IRPEF lorda.

AMBITO TEMPORALE

L’agevolazione spetta per gli acquisti effettuati dall’1.1 al 31.12.2016.
Acquisto unità immobiliare ceduta da impresa costruttrice
detrazione IRPEF pari al 50% IVA pagata
a condizione che l’unità immobiliare sia:
• acquistata entro il 31.12.2016
• a destinazione residenziale
• di classe energetica A o B

ESEMPI DI DETRAZIONI IRPEF SULL’ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI

Esempio 1

Nel mese di febbraio 2016 il sig. Giorgio Giorgi acquista un appartamento cat. A/2 di classe energetica A destinato ad abitazione principale. Si ipotizzi la seguente situazione: – appartamento € 320.000 – IVA 4% € 12.800 Al sig. Giorgi spetta la detrazione complessiva pari a € 6.400 (12.800 x 50%). La detrazione spettante per il 2016 (mod. UNICO / 730 2017) risulta pari a € 640 (6.400 : 10).

Esempio 2

Nel mese di marzo 2016 il sig. Franco Franchi acquista un appartamento cat. A/3 di classe energetica B, non destinato ad abitazione principale. Si ipotizzi la seguente situazione: – appartamento € 150.000 – IVA 10% € 15.000 Al sig. Franchi spetta la detrazione complessiva pari a € 7.500 (15.000 x 50%). La detrazione spettante per il 2016 (mod. UNICO / 730 2017) risulta pari a € 750 (7.500 : 10).

Esempio 3

Nel mese di maggio 2016 il sig. Lorenzo Lorenzi acquista un villino cat. A/8 (immobile “di lusso”) di classe energetica A. Si ipotizzi la seguente situazione: – villino € 640.000 – IVA 22% € 140.800 Al sig. Bianchi spetta la detrazione complessiva pari a € 70.400 (140.800 x 50%). La detrazione spettante per il 2016 (mod. UNICO / 730 2017) risulta pari a € 7.040 (70.400 : 10).

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Agevolazione leasing abitazione principale

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LE AGEVOLAZIONI PER IL LEASING DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

• Art. 15, comma 1, lett. i-sexies.1) e i-sexies.2), TUIR

• Art. 1, commi da 76 a 84, Legge n. 208/2015

• Studio Notariato 29.1.2016, n. 4-2016/T

Con l’intento di favorire l’acquisizione della “prima casa” la Finanziaria 2016 ha introdotto una specifica disciplina per il contratto di leasing avente ad oggetto un immobile da adibire ad abitazione principale. Dal punto di vista fiscale, è previsto il riconoscimento, in capo all’utilizzatore, di una detrazione IRPEF del 19% sui canoni di locazione e sul prezzo di riscatto, al ricorrere di specifiche condizioni. Tale agevolazione ha carattere “temporaneo” in quanto trova applicazione dal 2016 al 2020.

L’art. 1, commi da 76 a 84, Finanziaria 2016, oltre a tipizzare il contratto di leasing avente ad oggetto immobili “da adibire ad abitazione principale”, ha introdotto una serie di agevolazioni di carattere fiscale tendenti a favorire la diffusione di tale nuova modalità di acquisto dell’abitazione principale. In particolare il Legislatore, dopo aver tracciato la disciplina civilistica del contratto in esame, ha previsto specifiche agevolazioni fiscali sia in capo alla società concedente che a favore dell’utilizzatore.

LEASING ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE: ASPETTI CIVILISTICI

Il citato comma 76 definisce il contratto di leasing finalizzato all’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, come il contratto con il quale la banca / l’intermediario finanziario iscritto nell’Albo di cui all’art. 106, TUB: • si obbliga ad acquistare / far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore che si assume tutti i rischi, anche di perimento dell’immobile; • mette a disposizione l’immobile per un determinato periodo a fronte del pagamento di un corrispettivo correlato al prezzo di acquisto / costruzione e alla durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene (riscatto) ad un prezzo prestabilito. L’acquisto dell’immobile oggetto del contratto in esame non è soggetto all’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 3, lett. a), RD n. 267/42 da parte della procedura concorsuale che interessi eventualmente il cedente dello stesso.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente:

• ha diritto alla restituzione dell’immobile;

• può vendere / ricollocare il bene sulla base del valore di mercato, attenendosi “a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore” (ad esempio, pubblicazione di specifici annunci pubblicitari, vendita all’asta, ecc.). Dall’importo ricavato sono sottratti: − i canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione; − i canoni a scadere attualizzati; − il prezzo del riscatto. Se la differenza risultante dalle predette operazioni è negativa, la stessa va corrisposta dall’utilizzatore al concedente. È prevista la possibilità per il concedente, ai fini del rilascio dell’immobile, di agire con il procedimento di convalida di sfratto.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

L’utilizzatore può richiedere al concedente la sospensione del pagamento dei canoni in presenza di cessazione:

• del rapporto di lavoro subordinato, esclusi i casi di:

− risoluzione consensuale / per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia / anzianità;

− licenziamento per giusta causa / giustificato motivo soggettivo;

− dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

• del rapporto di agenzia / rappresentanza / altra collaborazione che si concreti in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, esclusi i casi di:

− risoluzione consensuale;

− recesso datoriale per giusta causa / del lavoratore non per giusta causa.

La sospensione può avvenire:

• solo una volta;

• per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi nel corso del contratto. In tale situazione, la durata del contratto è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione. Decorso il periodo di sospensione:

• il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e la periodicità inizialmente previsti, salvo diverso accordo eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo;

• in caso di mancata ripresa dei pagamenti si configura un’ipotesi di inadempimento dell’utilizzatore con conseguente risoluzione del contratto. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione / spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

LEASING ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE: ASPETTI FISCALI

Al fine di agevolare l’acquisto dell’abitazione principale mediante la nuova modalità contrattuale, i citati commi da 82 a 84 prevedono: • una nuova detrazione IRPEF del 19% per i canoni di leasing / prezzo di riscatto; • una serie di agevolazioni relative all’imposta di registro.

NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER L’UTILIZZATORE

Con l’intento di equiparare la nuova tipologia contrattuale all’acquisto con accensione di un mutuo ipotecario, sono state aggiunte le nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) all’art. 15, comma 1, TUIR, che prevedono la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per:

“i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);

i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa”.

Preme evidenziare che a seguito dell’espresso richiamo a quanto previsto dalla lett. b) del comma 1 del citato art. 15, per “abitazione principale” si intende l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La predetta detrazione è pari al 19% dei canoni e relativi oneri accessori (compreso il maxi canone) e del prezzo di riscatto e spetta a condizione che:

• l’unità immobiliare oggetto del contratto sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;

• il soggetto interessato, all’atto della stipula del contratto:

− abbia un reddito complessivo non superiore a € 55.000;

− non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La misura della detrazione dipende dall’età dell’utilizzatore per cui ad un soggetto di età:

• inferiore a 35 anni, la stessa è riconosciuta nel limite annuo massimo di € 8.000 per i canoni e € 20.000 per il prezzo di riscatto;

• pari o superiore a 35 anni, la stessa è riconosciuta nel limite annuo massimo di € 4.000 per i canoni, € 10.000 per il prezzo di riscatto.

Relativamente ai predetti requisiti il Notariato, nello Studio 29.1.2016, n. 4-2016/T, rileva che:

• la detrazione relativa ai canoni e quella relativa al riscatto sono cumulabili;

• considerato che la ricorrenza dei requisiti relativi all’età (inferiore o meno a 35 anni) e al reddito complessivo (non superiore a € 55.000) è richiesta all’atto della stipula del contratto di leasing, il successivo superamento di uno di detti limiti non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Dovrà essere chiarito se il reddito complessivo va valutato con riferimento al reddito del periodo d’imposta di stipula del contratto oppure al reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi del soggetto interessato;

• il requisito della non titolarità del diritto di proprietà su immobili abitativi quale causa ostativa alla fruizione dell’agevolazione prescinde dal luogo di ubicazione dell’immobile. Dovrà essere chiarito se sia ostativa, rispetto alla spettanza dell’agevolazione in esame, la titolarità di diritti reali di godimento e l’eventuale titolarità di una quota di proprietà.

NUOVA DETRAZIONE IRPEF 19% PER CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA / RISCATTO

• unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna

• reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del contratto

• utilizzatore non titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa

Utilizzatore età < 35 anni:

19% canoni leasing max € 8.000

19% canoni leasing max € 4.000

Utilizzatore età ≥ 35 anni

19% riscatto max € 20.000

19% riscatto max € 10.000

IMPOSTA DI REGISTRO

Acquisto dell’abitazione non di lusso da parte del concedente Con la modifica dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86 è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso:

• effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari;

• per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro di inizio anno con la stampa specializzata, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in esame non è necessario che l’utilizzatore destini l’immobile oggetto del contratto a propria abitazione principale. Le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 50).

Con riguardo alla base imponibile sulla quale calcolare l’imposta dovuta, il Notariato non ritiene applicabile il prezzo-valore con conseguente applicazione dell’imposta al prezzo pattuito indicato in atto.

Nel citato incontro di inizio anno l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’utilizzatore può rendere le predette dichiarazioni nel contratto di leasing (che va quindi registrato unitamente all’atto di acquisto dell’immobile) oppure intervenire nell’atto di acquisto e renderle direttamente in tale sede. Se la cessione ha per oggetto un immobile abitativo, anche da costruire, in tutte le ipotesi diverse da quelle per cui è prevista l’applicazione della suddetta aliquota dell’1,5% (ad esempio, un privato che acquista un’abitazione non prima casa) trova applicazione l’aliquota del 9%. La stessa Agenzia ha specificato che nel caso di contratto di compravendita stipulato per dare esecuzione al contratto di leasing (stipulato ma non registrato e quindi soggetto a registrazione solo in caso d’uso) al quale viene fatto riferimento nell’atto, si verifica un’enunciazione dello stesso ex art. 22, DPR n. 131/86 con il conseguente obbligo di assolvere l’imposta di registro in misura fissa.

Cessione del contratto di leasing da parte dell’utilizzatore

A seguito delle modifiche apportate all’art. 40, comma 1-bis, DPR n. 131/86 è disposta l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale anche alla cessione, da parte dell’utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto immobili ad uso abitativo. In tale ipotesi l’imposta di registro è applicabile in misura dell’1,5% se la cessione ha per oggetto un immobile abitativo non di lusso ed è effettuata nei confronti di un soggetto per cui ricorrono i requisiti “prima casa”.

TRATTAMENTO APPLICABILE AI CANONI DI LEASING

La Finanziaria 2016 non è intervenuta sul trattamento fiscale applicabile ai canoni di leasing. Di conseguenza, va fatto riferimento al regime contenuto nell’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 in base al quale i canoni in esame risultano esenti IVA (agli stessi è applicabile l’imposta di registro del 2%). Merita segnalare che la società di leasing potrebbe assumere la qualifica di “impresa costruttrice” e pertanto optare per l’imponibilità IVA con applicazione dell’aliquota del 10% ex n. 127-duodevicies, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Relativamente alla decorrenza delle disposizioni sopra esaminate, il citato comma 84 dispone che le stesse sono applicabili dall’1.1.2016 al 31.12.2020. Dovrà essere chiarito se a decorrere dall’1.1.2021 l’agevolazione sopra descritta viene meno ovvero se la stessa continui per i contratti stipulati fino al 31.12.2020.

Esempio Il sig. Gianni Rossi, di anni 33, con un reddito complessivo pari a € 35.000, in data 1.3.2016, stipula un contratto di leasing per un appartamento cat. A/2 da adibire ad abitazione principale. Il contratto di durata pari a 20 anni prevede: − maxicanone pari a € 32.000; − canoni mensili pari a € 550; − prezzo di riscatto pari a € 24.000. Posto che nel 2016 il sig. Rossi ha versato complessivamente € 37.500 (32.000 maxicanone + 5.500 canoni), lo stesso potrà usufruire nel mod. 730 / UNICO 2017 PF della detrazione IRPEF pari a € 7.125 (37.500 x 19%). Nel 2017 (mod. 730 / UNICO 2018 PF) l’ammontare della detrazione IRPEF spettante risulta pari a € 1.254 (6.600 x 19%). E così via.

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Inaugurazione “Pianeta Edilizia”

Anche l’Impresa Edile Bonaiti Domenico ed Emilio srl promuove la nuova attività di consulnza e multiservizi nell’ambito edile. Vi aspettiamo Sabato 16 Maggio 2015 alle ore 21.00 in Piazza XX Settembre a Lecco. Per l’occasione è stata realizzata una sfilata di moda e un piccolo buffet.

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Proroga bonus interventi su edifici per il 2015

bonus-casa-2015-incentivi-legge-stabilitaCon la “Legge di Stabilità” si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi:
– di recupero del patrimonio edilizio (50%);
– di acquisto mobili ed elettrodomestici (50%);
– di riqualificazione energetica (65%).

La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1°gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015:
– per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro);
– per l’acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%.
Infine, modificando l’art.16-bis Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).

rif. Legge 23/12/2014 n.190, pubblicata sul S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale del 29/12/2014

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Nuove disposizioni inerenti alla manutenzione caldaie.

Da Ottobre sono in vigore nuove disposizioni inerenti alle caldaie. Parecchie novità, tutte importanti, per quello che riguarda gli impianti termici in Regione Lombardia a seguito della approvazione di due decreti dirigenziali che attuano la disciplina collegata. In particolare, con il decreto dirigenziale n. 5027/2014 sono state definitivamente approvate le norme operative relative all’esercizio, la manutenzione, il controllo e le ispezioni sugli impianti termici:

– Nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo

I nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo sono entrati in vigore dal 15 ottobre 2014 e devono essere consegnati al cittadino (in qualità di responsabile dell’impianto) in occasione della prima manutenzione utile e comunque in caso di nuova installazione, contengono oltre alle informazioni previste dal decreto ministeriale 10 10 febbraio 2014 altri dati funzionali alla migliore gestione dei catasti regionali (Cened, Registro Sonde Geotermiche, ecc):

1. la targa dell’impianto;

2. i dati catastali dell’edificio in cui è ubicato l’impianto termico;

3. i riferimenti all’Attestato di Prestazione Energetica (ACE/APE) eventualmente presente;

4. il punto di riconsegna combustibile (PDC);

5. il punto di riconsegna energia elettrica (POD).

– Obbligo Libretto e manutenzione anche per impianti a biomassa, impianti di condizionamento, cogenerativi e di teleriscaldamento.

A partire dal 15 ottobre 2014 tutti gli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa (ad esempio camini chiusi, stufe a pellet e caldaie a legna), le sottostazioni collegate alle reti di teleriscaldamento e gli impianti cogenerativi (in tutti i casi con potenza termica >5kW), e gli impianti di climatizzazione estiva (con potenza termica>12 kW, incluse le pompe di calore) devono essere sottoposti a controllo e manutenzione, secondo le tempistiche indicate dalla DGR X/1118 del 20 dicembre 2013, utilizzando i modelli di Rapporto di Controllo approvati con D.d.U.O. n. 5027 dell’11 giugno 2014. Tali impianti dovranno, inoltre, essere muniti di libretto di impianto e registrati all’interno del Catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT).

– Avvio processo di targatura degli impianti termici

In occasione di una nuova installazione o della prima manutenzione utile, tutti gli impianti (comprese le nuove tipologie sopra richiamate) dovranno essere dotati della relativa targa. Le targhe impianto saranno distribuite gratuitamente dalle Autorità competenti e possono essere utilizzate dall’installatore o manutentore su qualsiasi impianto lombardo. Un’unica targa sarà apposta anche nel caso di impianto costituito da uno o più generatori di calore che condividono il medesimo impianto di distribuzione, in quanto considerato un unico impianto termico.
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Membrane Bugnate – Un piccolo grande investimento

Gutta Italia S.r.l.

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Quando si realizzano abitazioni e ristrutturazioni non bisogna solo pensare ad abbattere i costi, con piccoli ma importanti investimenti si garantisce la conservazione degli immobili nel tempo. Le membrane bugnate hanno costi modesti se si considerano gli importanti risvolti che apportano ad un immobile. Ne esistono diverse tipologie, noi vi presentiamo quelle utilizzate dalla nostra azienda per realizzare le nuove case:

Guttabeta® Star è la membrana bugnata in HDPE per la protezione ed il drenaggio dei muri interrati. Garantisce un’ efficace protezione del manto impermeabile e una corretta ventilazione tramuro e terreno.

Guttabeta® Drain/Drain V è la membrana protettiva per eccellenza in tutti quei cantieri dove la componente tecnica è importante per la capacità di drenaggio e di resistenza meccanica.

Guttabeta® PT, è un efficace sistema per contribuire alla deumidificazione dei muri, garantendo al nuovo intonaco una lunga durata e la salubrità del locale.

Guttabeta® T20, viene utilizzata per la realizzazione di opere in zone caratterizzate da forte presenza d’acqua. L’altezza delle bugne di 20 mm garantisce un maggiore drenaggio.

Guttabeta® Geodrain è un geocomposito per il drenaggio di muri di sostegno, giardini pensili e gallerie, interamente prodotto in polipropilene con anima in mono fili aggrovigliati accoppiata a due filtri geotessili.

Come sempre anche i fornitori sono molto importanti e una azienda come “Gutta Italia” da tutte le garanzie necessarie, infatti fa parte del gruppo Gutta, nato nel 1965 in Svizzera, sviluppatosi poi in molti Paesi dell’Europa. Gutta Italia con sede operativa a a Filago (BG), si occupa della fabbricazione delle lastre fibrobituminose per le coperture, delle membrane plastiche per pavimenti, muri e fondazioni, dei prodotti in HDPE per il verde e dei vespai aerati in plastica. Punti di forza dell’azienda sono il team composto da persone giovani ed estremamente motivate e l’affiatamento che è dato dalla chiarezza degli obiettivi. Gutta e’ sensibile agli aspetti riguardanti la protezione dell’ambiente in quanto ritiene di considerarli una caratteristica essenziale della qualita’ della vita. Pertanto e’ obiettivo principale dell’azienda operare in modo che le proprie attivita’ produttive arrechino il minimo impatto all’ambiente, facendo propri i principi della tutela ambientale e perseguendo il miglioramento continuo per la prevenzione dell’inquinamento. L’azienda e’ certificata ISO 9001 e percorre da anni la strada del controllo specifico di tutte le procedure aziendali.  L’attivita’ dell’azienda si concentra sull’impermeabilizzazione, la protezione delle strutture, il drenaggio delle acque, le barriere contro l’umidita’, l’isolamento acustico e l’arredo da giardino. La dinamicita’ dei vari reparti e delle singole persone sommano l’efficacia di nuove idee che sfociano in prodotti nuovi, in servizi sempre migliori e in rapporti piu’ forti con clienti e fornitori. L’aumento dell’industrializzazione perseguita dalla Gutta e un miglioramento della presenza distributiva porta ad avere un mix di prodotti sempre piu’ incisivo ed efficace. Per quanto concerne la divisione edilizia Gutta Italia propone soluzioni per la realizzazione di progetti sia in campo civile che industriale, con prodotti che offrono caratteristiche di altissimo livello e un rapporto qualita’ prezzo interessante. I prodotti offerti comprendono il sistema tetto con un ampio ventaglio di proposte; l’isolamento termoacustico degli ambienti con una serie di prodotti che portano il marchio guttasilent, in polietilene reticolato espanso semplice, oppure accoppiato a gomma, piombo, geotessuto o materiale fibroso; la gamma di membrane bugnate in HDPE per la protezione e l’impermeabilizzazione delle fondamenta. Ma la divisione edilizia e’ molto di piu': dal sistema Guttavent per la realizzazione di tetti ventilati, alle reti in fibra di vetro, al grigliato erboso carrabile, al geotessuto e alle membrane per la realizzazione di giardini pensili. La divisione Garden offre un’ampia gamma di prodotti per la realizzazione di giardini pensili, superfici verdi carrabili.

Tratto da http://www.gutta.it/

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I nostri tetti in legno by “Losa Legnami spa”

I nostri fornitori sono scelti minuziosamente e tra i migliori presenti sul mercato. Una buona abitazione richiede fornitori altrettanto bravi e preparati, la scelta è sempre quella di affidarsi a professionisti seri e affidabili, con una storia alle alle spalle simile alla nostra impresa edile. Proprio per questo la collaborazioni con aziende serie come “Losa Legnami SPA” prosegue da moltissimi anni, concedendoci la possibilità di offrire buone abitazioni al giusto prezzo. La loro affidabilità è la nostra certezza di realizzare mansarde fresche d’Estate e accoglienti d’Inverno, per creare atmosfere uniche ed irripetibili.
“Impresa Edile Bonaiti Domenico ed Emilio s.r.l.” Since 1968 Family of Builders

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UNA STORIA LUNGA MEZZO SECOLO

La Losa Legnami nasce nel 1950 a Caprino Bergamasco come ditta individuale di Losa Augusto, il cui settore di attività era il lavoro di disboscamento e vendita all’ingrosso di legna da ardere.
Nel 1958 dà inizio al lavoro di segheria che prosegue sino al 1962 anno in cui avviene il trasferimento a Mapello.
Nel 1965 si costituisce l’ARTILO LEGNAMI SAS operante prevalentemente nell’ambito della prima trasformazione del legno per la costruzione dei tetti e la vendita di tavole.
Sette anni dopo, la richiesta del mercato improntata principalmente su strutture in cemento armato ha reso necessaria la riduzione della produzione di legname per tetti e l’incremento dell’attività di segheria attraverso l’acquisizione di attrezzature e macchinari ad alto livello tecnologico che hanno favorito lo sviluppo del settore di trasformazione dei tronchi provenienti da tutta l’Europa, in tavole e la distribuzione a clientela industriale, artigianale e commerciale in ambito nazionale .
Nel 1980 la società si trasforma in LOSA LEGNAMI SPA e nel 1998 la direzione passa nelle mani della nuova generazione LOSA in particolare Renato e Marisa Losa, succeduti al padre AUGUSTO.
Verso la fine del 1997 la percezione che il mercato del legno si avviasse progressivamente verso un calo, principalmente causato da un arresto al quanto drastico di richiesta da parte delle grandi industrie (mobilifici, tornerie)del legno massello, ha spinto la società alla riscoperta del tetto in legno un po’ dimenticato e alla ricerca di nuove linee di prodotto.
La profonda conoscenza della materia e la capacità di adeguarsi costantemente alle nuove esigenze del mercato hanno fatto si che venisse potenziata la lavorazione e la commercializzazione di travi in legno per tetto e relativo pacchetto di copertura, ritornati con grande forza sul mercato, sia per abitazioni che per strutture di grandi dimensioni quali palestre, capannoni e qualsiasi altra costruzione con ampi spazi luce.
Sono state introdotte nuove linee di prodotti sempre incentrate sul legno quali parquet, arredo giardino, materiale impregnato in autoclave, casette prefabbricate etc.
A tutto questo si è associato un nuovo servizio offerto alla clientela di studio, progettazione e posa in opera, elementi importanti che hanno permesso alla LOSA LEGNAMI di posizionarsi in modo egregio anche su nuovi mercati.
Nel 2007 Marisa e Renato Losa, unitamente ai figli Alessio e Cristina, inaugurando il nuovo showroom a Mapello, affrontano una nuova sfida, il lancio di una nuova linea di prodotti: “Losa Living”.
Grazie alla preziosa collaborazione con prestigiosi e raffinati marchi del settore propongono oggi alla loro clientela arredi e oggettistica per la casa che testimoniano l’eleganza e il gusto estetico dell’italian style.
Una linea di prodotti nuova, parallela e distinta da Losa Legnami, che si combina in maniera complementare a quella tradizionale.
Una scelta che comunica l’immagine di un’azienda che forte della tradizione e dell’esperienza coglie gli stimoli e si reinventa con passione per ideare soluzioni sempre nuove, che rispondono alle aspettative della clientela o addirittura le anticipano.

http://losalegnami.losalegnami.com/